Sentenza TF sulle antenne di telefonia mobile
Bellinzona, 30/12/2015 – Con sentenza dell’8 dicembre 2015, tramessa alle parti negli scorsi giorni, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dagli operatori (Swisscom, Salt e Sunrise) contro il disciplinamento delle antenne di telefonia mobile approvato lo scorso 21 gennaio dal Consiglio di Stato. Le modifiche introdotte dal Governo, che aveva ritenuto di rispondere alle preoccupazioni segnalate a più riprese dalla popolazione (segnatamente mediante una petizione sottoscritta da ca. 15’000 persone) e da atti parlamentari, erano basate sul cosiddetto modello “a cascata”, una soluzione praticabile e già attuata a livello comunale nella Svizzera Interna, oltre che avallata in precedenza dalla giurisprudenza. Nella sua sentenza il Tribunale federale ha confermato la pertinenza di tale modello ma ha ritenuto che dal profilo formale alcune modifiche normative introdotte dal Consiglio di Stato andassero oltre le competenze dell’autorità cantonale rispetto all’autonomia dei Comuni in materia pianificatoria ed edilizia, necessitando perciò, se del caso, di una base legale formale da parte del Parlamento. In particolare il Tribunale ha confermato che nei regolamenti edilizi comunali andranno inserite, entro un termine massimo di 10 anni, le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, tutelando in questo modo il carattere e la qualità delle zone destinate all’abitazione. Lo stesso Tribunale non ha però ammesso le modalità con cui il Consiglio di Stato intendeva disciplinare per tutto il territorio cantonale la materia nella fase transitoria sino all’entrata in vigore di tali disposizioni. Il Dipartimento del territorio ha preso atto della sentenza, dalla quale sostanzialmente discende: 1) che i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio; 2) per questo disciplinamento, il modello a cascata, adattato alla realtà del singolo Comune, resta una possibilità giuridicamente sostenibile; 3) che anche la fase transitoria deve essere gestita dai Comuni: relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire, i Municipi hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. Lst a salvaguardia della pianificazione in corso. Il Dipartimento conferma il proprio sostegno ai Comuni nell’adempimento di questo loro compito, a salvaguardia della qualità delle zone destinate all’abitazione. Si riserva inoltre di valutare l’opportunità di sottoporre al Parlamento l’adozione di una base legale formale, mediante modifica della Lst e, in tal caso, di indentificare i margini di manovra residui per regolare in modo sostenibile la realizzazione in futuro di impianti (antenne) di telefonia mobile sul territorio cantonale.